Avv. Gianfranco Di Rago 05/07/2022 Anche se il termine di quindici giorni previsto dalla legge per l’avvio della procedura di mediazione delegata dal giudice non può considerarsi perentorio, deve ritenersi che la mancata attivazione della parte onerata protratta oltre l’udienza di verifica all’uopo fissata comporti l’improcedibilità del giudizio e quindi la pronuncia di una sentenza di rito. Questa l’interessante precisazione fornita dal Tribunale di Palermo con la recente sentenza n. 2546 del 13 giugno 2022.
La mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di oneri condominiali.
Come è noto, l’amministratore condominiale può avviare direttamente l’azione di recupero delle spese non versate dai condomini morosi, chiedendo al giudice competente l’emissione di un decreto ingiuntivo, ossia di un ordine di pagamento. Pur trattandosi di una controversia condominiale, che oppone il condominio al comproprietario non in regola con i pagamenti, non è infatti necessario che il ricorso monitorio sia preceduto dall’avvio della procedura di mediazione. Il quarto comma dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 dispone espressamente a tale proposito che nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, la disposizione in tema di improcedibilità del giudizio non si applica fino alla pronuncia del giudice sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Ciò avviene ovviamente soltanto nel caso in cui il condomino destinatario del decreto ingiuntivo provveda a presentare opposizione. Anche in questo caso non è necessario che il giudizio di opposizione sia preceduto dal tentativo di mediazione. Tuttavia, in sede di prima udienza, il giudice, una volta pronunciatosi sull’eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività di cui il decreto ingiuntivo per le spese condominiali è dotato ex lege (art. 63 Disp. att. c.c.), dovrà fare applicazione della disposizione di cui al comma 1 del predetto art. 5, invitando le parti ad avviare la procedura di mediazione e fissando una successiva udienza per l’eventuale continuazione del processo di opposizione (nel caso in cui le parti, all’esito della mediazione, non abbiano trovato un accordo). La fissazione di tale udienza dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, il quale consente al giudice, anche in sede di giudizio di appello, una volta valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (c.d. mediazione delegata). Il giudice è quindi tenuto a fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 (ovvero tre mesi) e, quando la mediazione non sia già stata avviata, assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La decisione del Tribunale di Palermo.
Nel caso di specie, a seguito dell’opposizione presentata dal condomino avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio, alla prima udienza il Giudice inviava le parti in mediazione obbligatoria, onerando quindi il condominio di proporre la relativa domanda entro quindici giorni decorrenti dal 14 gennaio 2021, rinviando all’udienza del 24 aprile 2021. In tale udienza il procuratore del condomino opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda proposta dal condominio opposto per la mancata proposizione della domanda di mediazione. A questo proposito il Tribunale ha evidenziato come le Sezioni Unite della Cassazione, con decisione n. 19596 del 2020, componendo il contrasto di giurisprudenza venutosi a creare sulla questione, hanno stabilito che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010, nel caso di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, vanno intese nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto e che l’attribuzione a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto se l’onere spetta all’opposto, il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l’onere è fatto gravare sull’opponente, l’ingiunzione diventa irrevocabile. La decisione delle Sezioni Unite ha quindi risolto il contrasto prima esistente sull’individuazione della parte avente interesse a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in particolare è stato enunciato il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”
Nella fattispecie, come già ricordato, alla prima udienza il procuratore di parte opponente aveva tempestivamente eccepito l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione da parte dell’opposto. Il condominio, in effetti, non aveva ancora provveduto in tal senso alla data dell’udienza di verifica, come detto fissata al 24 aprile 2021. In tale udienza il procuratore di parte opponente aveva anche chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. Il Tribunale aveva concesso tale termine e all’udienza di discussione dei mezzi istruttori aveva infine ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, proprio in relazione all’improcedibilità conseguente al mancato avvio della mediazione obbligatoria. Nel mentre il condominio opposto – in ogni caso, successivamente alla predetta udienza di verifica del 24 aprile 2021 – aveva provveduto ad avviare la mediazione. Tuttavia, come rilevato dal Tribunale di Palermo, la circostanza che successivamente la parte opposta avesse proposto domanda di mediazione non poteva avere rilevanza al fine della dichiarazione di improcedibilità del giudizio. L’istanza di mediazione era infatti stata depositata il 10 maggio 2021, cioè abbondantemente dopo che era stata tenuta l’udienza per la verifica. Di conseguenza alcun effetto utile poteva essere attribuito a tale procedimento (a meno che lo stesso avesse avuto esito positivo e avesse comportato il tempestivo abbandono della causa). Di conseguenza, anche se il termine di 15 giorni di cui al secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 non può considerarsi perentorio, in caso di mediazione delegata la condizione di procedibilità deve avversarsi prima dell’udienza di verifica all’uopo fissata dal giudice, a nulla valendo un adempimento successivo ma ormai del tutto tardivo.
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