Da un lato la tutela alla riservatezza del dato del singolo condomino che non ha interesse che le notizie che lo riguardino e di cui entra in possesso l’amministratore vengano comunicate a terzi soggetti, dall’altro l’articolo 1129 n. 9 Codice civile, il quale prevede l’obbligo in capo all’amministratore di «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso».
Occorre quindi effettuare un bilanciamento dei singoli interessi contrapposti e, per capire se prevale l’uno o l’altro e poter comprendere se e quali dati possono essere comunicati agli altri condòmini tra quelli riportati nel registro anagrafe, occorre ricercare anche nei provvedimenti specifici adottati dal Garante privacy.
I provvedimenti a cui fare riferimento
Il tema è stato così affrontato dall’Autority nazionale già nel <> del 2006, ché·r’i’f:!.’TIPa espresso come «tutte le operazioni di trattamento dati devono essere effettuate nell’ambito delle attività connesse all’amministrazione di condominio>>.Il principio regolatore della valutazione sul bilanciamento sta in quel dettato normativo che nel Gdpr si indica come “minimizzazione”, che si ravvisa nella necessità di limitare le operazioni di trattamento a quanto effettivamente necessario per il perseguimento delle finalità. Il Garante, con newsletter 387 del 23 aprile 2014 ha specificato che l’amministratore per predisporre il registro dell’anagrafe può «acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali». Questi dati sono identificati dalla norma civilistica e dal Garante come necessari al fine di compiere la funzione medesima del Registro e, pertanto, devono considerarsi come trasmissibili agli altri condòmini in virtù del principio di solidarietà (ma anche ai terzi fornitori in caso di richiesta espressa ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile e ne ricorrano le condizioni indicate nella norma).La conoscenza di dati riferibili sia all’intera compagine che a singoli partecipanti, quando viene richiesta nell’esercizio del diritto di accesso ex articolo 1129 Codice civile, a sua volta espressione del diritto al controllo per una trasparente e corretta gestione condominiale è, quindi, pienamente legittima.
La minimizzazione nella legislazione comunitaria
Vero è che seppur prevale l’interesse alla trasparenza, l’amministratore deve comunque attenersi alla luce del Regolamento Ue 679/2016, al principio di minimizzazione del trattamento (articolo 5 e considerando 39: i dati personali sono … adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati…).Ne consegue che ogni qual volta la conoscenza del dato personale (articolo 4, 1 Regolamento Ue), anche di un singolo partecipante al condominio, sia richiesta per la finalità di controllo, deve considerarsi lecita e l’amministratore è obbligato a comunicare il dato o i dati richiesti.
Il Garante ha però recentemente trattato anche la circostanza nella quale si richiedeva ad un amministratore l’accesso ai dati del registro dell’anagrafe condominiale, in relazione ai dati personali di un affittuario appartenente al medesimo condominio. L’Authority, richiamando una decisione del Tribunale di Palermo ed una del Tribunale di Brescia (rispettivamente 2514/2021 e 2177 /2018), ha ricordato che «la conoscibilità delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale deve restare impregiudicata qualora ciò sia conforme alla disciplina civilistica o comunque sia prevista in base ad altre norme presenti nell’ordinamento, purché sussistano i relativi presupposti fissati dalla legge.
Considerazioni conclusive
Ferma restando, pertanto, l’accessibilità del registro in questione nei termini indicati dalla medesima disciplina civilistica (articolo 1129, comma 2, del Codice civile), in base al principio di accountability (articolo 5, paragrafo 2, del Rgpd), spetta allo stesso titolare valutare la rispondenza dei trattamenti effettuati ai princìpi di protezione dei dati personali, selezionando le sole informazioni pertinenti rispetto allo scopo della richiesta alla luce del principio di minimizzazione dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Rgpd)» così come riportato nella nota del 24 dicembre 2021 e ripreso anche nella Relazione annuale del 2021 presentata dalla medesima Autorità garante.
Ancora una volta, quindi, l’accento viene posto sull’attività di accountability e sulla necessaria valutazione degli interessi che l’amministratore è tenuto ad effettuare in ragione dell’incarico che deve compiere per l’esercizio delle sue funzioni.È lo stesso amministratore, quindi, analizzata la richiesta, che deve dover valutare caso per caso e stabilire se e quali dati possano essere comunicati perché effettivamente pertinenti rispetto alla richiesta sulla base del principio sulla minimizzazione dei dati che deve guidarlo nella risposta.
Fonte: IlSole24Ore
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