Laddove l’oggetto della controversia proposta nei confronti del condominio rientri tra le attribuzioni dell’amministratore (come il caso della resistenza in giudizio delle impugnazione delle delibere assembleari – ex art. 1130 n.1) e.e. – in cui unico legittimato è l’amministratore del condominio) non vale la previsione di cui all’art.1131 e.e., né, effettivamente, appare configurabile l’ipotesi del dissenso, ex art.1132 e.e., del singolo condomino in relazione a controversie relative a fatti rientranti nelle attribuzioni proprie dell’amministratore ex art. 1130 e.e., essendo il dissenso esercitabile solo in riferimento a liti proposte da terzi estranei al condominio
Tribunale Benevento, 01/02/2021, n.162
Presupposto di attribuzione al singolo partecipante del diritto di dissenso è la sussistenza di una delibera dell’assemblea di promuovere la lite o resistere in giudizio.
Il caso. I proprietari di un appartamento in condominio impugnano davanti al Tribunale di Roma una delibera adottata dall’assemblea di condominio, chiedendone l’annullamento.
Tra gli altri motivi d’impugnazione, i proprietari contestano la delibera nella parte in cui addebita loro somme per spese legali relative ad un’altra causa, intentata da un altro condòmino contro il Condominio, nonostante il loro dissenso alla lite, espresso ai sensi dell’articolo 1122 del codice civile.
Si trattava, nello specifico, di una causa in cui era stata impugnata una precedente delibera assembleare; il Condominio si era costituito in giudizio ed aveva poi ripartito le relative spese legali tra tutti i condòmini.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12803 del 18 giugno 2019, ha rigettato la domanda su questo specifico motivo di contestazione.
Dissenso alle liti. Il giudice capitolino osserva che le spese legali in questione si riferiscono, come detto, ad una causa d’impugnazione di delibera assembleare. Si tratta, cioè, di una lite in cui all’amministratore compete il potere di costituirsi in giudizio, senza la necessità di chiedere la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Impugnazione delle delibere. Su questo aspetto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha dubbi: “in tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche l’esecuzione e la difesa della deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso” (Cassazione civile, n. 1451 del 23 gennaio 2014).
Legittimazione dell’amministratore. Detto in altre parole; nelle cause di impugnazione delle delibere assembleari, l’amministratore può costituirsi in giudizio per conto del Condominio (rivolgendosi ad un awocato) senza chiedere il permesso dei condomini. Le spese legali di tale giudizio possono essere accollate a tutti i condomini, che non possono astenersi dal pagarle.